Art. 6.
(Cessazione delle convenzioni).

      1. All'atto dell'immissione in ruolo del personale indicato negli articoli 1 e 2, il Dipartimento per la giustizia minorile pianifica parallelamente la cessazione delle convenzioni in atto stipulate ai sensi dell'articolo 10 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.